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Flessibilità, Stoccaggio Temporaneo e Liquefazione Virtuale


Tariffa del Servizio di Flessibilità, del Servizio di Stoccaggio Temporaneo e Liquefazione Virtuale

 

Con la deliberazione 469/2023/R/Gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“Autorità”) ha approvato le condizioni economiche massime per l’allocazione dei servizi di flessibilità e l'introduzione del Servizio di Liquefazione Virtuale.
 

La tariffa del Servizio di Flessibilità, del Servizio di Stoccaggio Temporaneo e del Servizio di Liquefazione Virtuale si compongono rispettivamente:

  • di un corrispettivo per la sottoscrizione (CSS) che permette di accedere a entrambi i servizi; e
  • dei corrispettivi per l’attivazione (CAS e/o CBO) del servizio scelto; e
  • dei corrispettivi per l’erogazione (CRF e/o CRS e/o CRL) del servizio scelto.
     

In particolare:

- Servizio di Flessibilità = CSS + CAS + CRF

- Servizio di Stoccaggio Temporaneo = CSS + CAS + CBO + CRS

- Servizio di Liquefazione Virtuale = CSS + CRL


 

Il corrispettivo CSS, valido sino al 30 Settembre 2024, è determinato con riferimento al periodo temporale di sottoscrizione dei servizi:

  • CSS per 365 (trecentosessantacinque) giorni: 100.000,00€

  • CSS per 30 (trenta) giorni: 12.000,00€

     

La durata dell'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione del servizio ferma la soddisfazione delle condizioni per l'accesso.

 

CAS viene posto pari a zero in quanto incluso nel corrispettivo di sottoscrizione CSS.
 

Il corrispettivo variabile CRF dovuto dall’Utente del Servizio di Flessibilità è definito ad esito delle procedure concorsuali organizzate sull’apposito Portale ed è calcolato sul valore assoluto della (i) Variazione Programma in Riconsegna dei Volumi di Flessibilità effettivamente resi o (ii) dello scambio di Gas al PSV.
 

Per ciascuna Sessione sono stabiliti uno o più prezzi di riserva, definiti da Adriatic LNG e depositati presso un notaio.
 

Per ciascuna Sessione Adriatic LNG definisce un unico ordine di merito e alloca il Servizio di Flessibilità all’Utente del Servizio della Flessibilità che abbia effettuato l’offerta con maggiore valore economico complessivo, inteso come prodotto tra la quantità richiesta, nei limiti dell’offerta del Gestore, e il corrispettivo unitario offerto pay as bid come meglio definito nell'Allegato (o) del Codice di Rigassificazione.
 

Il corrispettivo variabile valido sino al 30 Settembre 2024, dovuto dall’Utente, è calcolato sul valore assoluto della Variazione Programma in Riconsegna dei volumi di stoccaggio temporaneo attivati. La tariffa da applicare varia in funzione della soglia di utilizzo come di seguito indicato:

  • minore o uguale a 11.000 MWh la tariffa è pari a 0,10 €/MWh;
  • maggiore di 11.000 MWh ed inferiore o uguale a 22.000 MWh la tariffa è pari a 0,13 €/MWh;
  • maggiore di 22.000 MWh, la tariffa è pari a 0,18 €/MWh.

 

La tariffa va considerata per scaglioni. Se ad esempio l’Utente utilizza 20.000 MWh di stoccaggio temporaneo, dovrà pagare il seguente importo:

11.000 MWh * 0,10 €/MWh + (20.000 MWh – 11.000 MWh) * 0,13 €/MWh.

 

Il servizio di stoccaggio temporaneo è offerto qualora non ci sia richiesta per il servizio di flessibilità. Ad ogni termine di validità del corrispettivo CRS il Gestore potrà allocare il servizio di stoccaggio temporaneo ad asta.
 

Il corrispettivo CBO è calcolato secondo la seguente formula:

CBO
= Cqs x 0,05% x (volumi in Stoccaggio Temporaneo) x (numero di giorni di Stoccaggio Temporaneo)

Il corrispettivo variabile CRL dovuto dall’Utente della Liquefazione Virtuale è definito ad esito di procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, organizzate sull’apposito Portale, riferite alla proposta di scambio di partite di Gas al PSV per il medesimo Giorno G e/o per il Giorno G+1 e ai relativi Giorni e ai volumi inerenti la successiva Riconsegna.

 

Per ciascuna Sessione sono stabiliti uno o più prezzi di riserva, definiti da Adriatic LNG e depositati presso un notaio.

 

Per ciascuna Sessione il Gestore definisce un unico ordine di merito e alloca il Servizio di Liquefazione Virtuale all’Utente della Liquefazione Virtuale che abbia effettuato l’offerta con maggiore valore economico complessivo, intesa come prodotto tra la quantità richiesta, nei limiti dell’offerta del Gestore, e il corrispettivo unitario offerto.